DOCUMENTI NECESSARI PER REDAZIONE ATTESTATO ENERGETICO A.C.E.

  1. PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE O IMMOBILI DA CERTIFICARE;
  2. CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE E DATIANAGRAFICI/RAGIONE SOCIALE;
  3. DATI CATASTALI (COPIA ROGITO DI PROVENIENZA);
  4. EVENTUALE COPIA LIBRETTO DI CALDAIA CON PROVE DI COMBUSTIONE CONTROLLI PERIODICI;
  5. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO LEGGE 10/91 CON PARTICOLARE INTERESSE ALLE STRATIGRAFIE DEI MURI CONFINANTI CON L'ESTERNO;
  6. EVENTUALI SCHEDE TECNICHE MATERIALI ISOLANTI E SERRAMENTI IN SEGUITO A RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;
  7. EVENTUALI SCHEDE TECNICHE SERRAMENTI NUOVI PER CUI SI E' RICHIESTO LA DETRAZIONE DEL 55%;
  8. RECAPITO AMM.RE E/O GESTORE IMPIANTO TERMICO SE DI TIPO CENTRALIZZATO.

 

IN QUALI CASI E’ OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:

Punto 9 della DGR VIII/8745
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:
  • dal 1° settembre 2007
    • edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e  ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
    • per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
    • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
    • per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
  • dal 1° gennaio 2008:
    • contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
    • provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
  •  dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
    • contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
  • dal 1° luglio 2009:
    •  trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
  • dal 1° luglio 2010:
    • contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
  
IN QUALI CASI NON E’ PREVISTA  LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:
Punto 3.2 della DGR VIII/8745
Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:
  • gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
 Punto 9 della DGR VIII/8745
  • (9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
  • (9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.