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PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE O IMMOBILI DA CERTIFICARE;
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CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE E DATIANAGRAFICI/RAGIONE SOCIALE;
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DATI CATASTALI (COPIA ROGITO DI PROVENIENZA);
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EVENTUALE COPIA LIBRETTO DI CALDAIA CON PROVE DI COMBUSTIONE CONTROLLI PERIODICI;
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EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO LEGGE 10/91 CON PARTICOLARE INTERESSE ALLE STRATIGRAFIE DEI MURI CONFINANTI CON L'ESTERNO;
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EVENTUALI SCHEDE TECNICHE MATERIALI ISOLANTI E SERRAMENTI IN SEGUITO A RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;
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EVENTUALI SCHEDE TECNICHE SERRAMENTI NUOVI PER CUI SI E' RICHIESTO LA DETRAZIONE DEL 55%;
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RECAPITO AMM.RE E/O GESTORE IMPIANTO TERMICO SE DI TIPO CENTRALIZZATO.
IN QUALI CASI E’ OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:
Punto 9 della DGR VIII/8745
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del
DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei
seguenti casi:
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dal 1° settembre 2007:
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini
abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un
unico contratto;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000
m2;
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati
al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
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dal 1° gennaio 2008:
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contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse
si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i
quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
- dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
- contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto
pubblico.
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dal 1° luglio 2009:
- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
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dal 1° luglio 2010:
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contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità
immobiliari.
IN QUALI CASI NON E’ PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:
Punto 3.2 della DGR VIII/8745
Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:
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gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi
in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
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i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo
produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50
m2;
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gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Punto 9 della DGR VIII/8745
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(9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi
di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di
scissione societaria e di atti divisionali.
- (9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la
singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento
dell’edificio.