Nel caso di vendita\trasferimento a titolo oneroso, non è necessariala certificazione
energeticase:
Il trasferimento riguarda quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di
fusione, di scissione societaria e di atti divisionali e atti di donazione.
Se l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi
sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio. In questo caso è necessaria una dichiarazione di non obbligatorietà di allegazione di
attestato di certificazione redatto da un certificatore energetico.
Inoltre non è necessaria la certificazione
energetica per:
I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq.;
Tutti i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali nel caso in cui, per esigenze produttive gli ambienti siano mantenuti
a temperatura controllata o climatizzati. Sono esclusi anche i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze i cui ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o
climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
Tutti gli immobili che rientrano nella disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo
restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici;
Non devono essere cerificati gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte
non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.